venerdì 20 giugno 2008

Incentivi per lo smaltimento dell'amianto? Per adesso solo una farsa!

Il Comunicato Stampa del Comune di Chieti del 18 giugno 2008 comunica ai cittadini che la Regione Abruzzo ha definito i criteri per la concessione di contributi a fondo perduto per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di materiali contenenti amianto.

Nel sito istituzionale del Comune di Chieti si possono leggere e scaricare le informazioni per accedere al contributo, alla voce “ecologia e ambiente”.

Molti sono i dubbi a riguardo, soprattutto per le “condizioni” di accesso ai contributi. Innanzitutto il quantitativo stabilito, sicuramente molto basso, che limita di molto l'accesso alla contribuzione.

L'avviso, infatti, specifica che

La spesa massima ammissibile è stata quantificata in € 450,00 (IVA inclusa) per ogni singolo intervento di rimozione e smaltimento di amianto per quantitativi inferiori a 30 m2 di superficie e 450 kg di peso. .... Il contributo massimo erogabile per ogni singolo intervento di rimozione e smaltimento di amianto per quantitativi inferiori a 30 m2 e 450 kg, è pari al 30 % della spesa massima ammissibile di € 450,00 (IVA inclusa) e cioè, è pari a € 135,00 (IVA inclusa).

Le somme saranno erogate in cifra fissa, nel limite sopra indicato, e non in percentuale rispetto alla spesa effettivamente sostenuta. Tuttavia la somma erogata non potrà in alcun caso essere superiore al 50 % della spesa effettivamente sostenuta e documentata.”

Quindi??? Il privato quanto può spendere e quale contributo può avere, in pratica?

Se la cifra massima erogata è di € 135,00 (IVA inclusa), che è il 30% della spesa massima, come fa ad arrivare al 50% della spesa sostenuta?

La domanda di contributo è formata da una autocertificazione nella quale il proprietario attesta

  1. la proprietà dell’unità immobiliare o dell’edificio, se l’unità immobiliare coincide con l’edificio, nel quale è presente il manufatto contenente amianto ancora in opera da rimuovere;

  2. la conformità agli strumenti urbanistici vigenti dell’unità immobiliare e/o dell’edificio;

  3. l’attestazione di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa tecnica emanata in applicazione dell’articolo 6, comma 3, e dell’articolo 12, comma 2, della legge 27.03.1992 n. 257 (DD.MM. 06.09.94 e 20.08.99) ed in particolare l’adozione di un programma di controllo del materiale in sede in attesa della rimozione, secondo le indicazioni di cui al punto 4 del DM 06.09.94; (qui il primo scoglio... non tutti sono in grado di ricercare e studiare le leggi citate per poi capirle ed applicarle...)

  4. la titolarità, ove ne ricorra il caso, dell’impresa artigianale a conduzione familiare, con indicazione degli estremi dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.;

  5. la cessione in uso a terzi (locazione, comodato, usufrutto ecc.) fornendo, se ricorre il caso, copia dei relativi contratti;

  6. la tipologia di materiale da rimuovere e il suo quantitativo espresso sia in m2 (superficie) che in Kg (peso); (Come “pesare” il materiale, soprattutto se è poco accessibile e se non si è dotati di idonei strumenti e di idonee competenze per il calcolo adeguato?)

  7. l’ubicazione del manufatto da rimuovere, con esplicito riferimento alla sua posizione rispetto al piano di calpestio. (infatti una ulteriore specificazione stabilisce un limite massimo di altezza limitatamente ai materiali classificati come “compatti”, posti ad altezza max di m. 2,00”. I manufatti più in alto, quindi, non rientrano nell'incentivo...)

  8. l’impegno a servirsi per la bonifica di una delle imprese convenzionate. (L'elenco delle imprese dov'è?... altra cosa da cercare...ah, già, è solo un “impegno”!)

E ancora... sulla: Erogazione dei contributi

Il Comune provvederà, pertanto, ad erogare i contributi ai soggetti privati a consuntivo, dietro presentazione della documentazione attestante:

  • il corretto smaltimento del materiale (copia del formulario di identificazione del rifiuto, firmato dal gestore della discarica a cui è stato conferito); (altri documenti...)

  • l’effettiva spesa sostenuta (copia di bonifico bancario). In ogni caso il contributo erogato non potrà essere superiore al 50 % della spesa documentata effettivamente sostenuta e, contemporaneamente, non potrà superare l’importo massimo di € 135,00 (30% del costo massimo di convenzione). (di nuovo le percentuali...)....

Poi, altra precisazione: “Non sono ammesse più domande per lo stesso edificio, la stessa unità immobiliare o la stessa area”. Quindi... se due o più condomini hanno dell'amianto da smaltire, ma fanno parte di uno stesso edificio, hanno diritto o no agli incentivi? E “lo stesso edificio, la stessa unità immobiliare” e “la stessa area” come e da chi vengono stabiliti?

In conclusione il privato dovrebbe fare la domanda, entro il 31.07.2008, provvedere a compilare tutta la documentazione necessaria e aspettare. ...Poi:

L’ammissibilità della domanda di contributo sarà comunicata dal Comune al soggetto richiedente entro 30 gg. dalla su indicata scadenza. (primo mese...)

Il Comune, negli stessi termini, provvederà alla trasmissione della documentazione presentata all’AUSL e alla Regione ai fini della priorità di assegnazione del contributo.

L’AUSL, a sua volta, entro 30 gg. dalla ricezione della documentazione da parte del Comune e, comunque, entro 150 gg. dalla pubblicazione sul BURA della DGR n. 367/08, provvederà a verificare che i richiedenti abbiano provveduto ad adempiere agli obblighi (piano di lavoro) previsti dalla vigente normativa per i lavori di bonifica e che siano stati assolti gli obblighi previsti dall’All. 2 alla richiamata DGR n.367/08. (di nuovo le leggi, e di nuovo scadenze contraddittorie. Dovrebbe essere il secondo mese... Allora, 30 gg dalla domanda per il comune più 30 gg dalla ricezione dal comune dei documenti (che si spera vengano inviati subito), fanno, ottimisticamente parlando, i primi due mesi. Poi si ricerca la data della pubblicazione sul Bura e si verifica che non siano vicini i 5 mesi dalla pubblicazione...)

Entro i successivi 30 gg. la Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo, in relazione agli elenchi delle domande ricevute e nei limiti di stanziamento del corrente anno 2008, provvederà all’assegnazione al Comune dei contributi a fondo perduto.” (un altro mese....)

Poi si passa all'erogazione dei contributi, che sono a consuntivo, quindi a lavoro fatto. Comunque il Comune deve aspettare “l’assegnazione dei fondi dalla Regione”.

In seguito il Comune si impegna a:

  • comunicare ai soggetti privati la disponibilità o l'eventuale esclusione dal contributo; (ma non era già passata l'ammissibilità al contributo? Non bastava quella?)

  • comunicare ai soggetti privati beneficiari del contributo l’elenco delle aziende convenzionate operanti sul territorio che svolgono il servizio di bonifica e smaltimento dei piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto. (solo ora? Ma per avere il contributo il lavoro non deve essere già realizzato?)

E poi viene il bello:

Inammissibilità della documentazione per l’erogazione dei contributi-revoca

A insindacabile giudizio del Comune, il contributo non potrà essere erogato quando venga accertata anche una sola delle condizioni sotto elencate:

  1. la domanda di contributo contiene dichiarazioni non rispondenti al vero;

  2. il quantitativo, effettivamente rimosso e smaltito, è superiore del 20 % rispetto a quello massimo ammesso; (e qui ci risiamo con il calcolo del peso...)

  3. l’intervento è stato realizzato mediante una impresa autorizzata ma non convenzionata; (si può essere “autorizzati” ma non “convenzionati”?)

  4. l’intervento è stato realizzato senza la preventiva presentazione all’Azienda USL del piano di lavoro; (altra carta....)

  5. l’Azienda USL ha elevato verbale di contestazione del mancato rispetto delle norme di sicurezza nell'esecuzione dei lavori; (e la colpa è del privato? Non dovrebbe essere della ditta?)

  6. manchi l’idonea attestazione del corretto smaltimento dei rifiuti di amianto; (sempre a cura del privato?)

  7. manchi l’idonea attestazione della spesa effettivamente sostenuta. (carta, sempre carta... smaltiamo anche quella?)

In conclusione, una buona iniziativa ha talmente tanti “intoppi” da vanificarla. Chi riesce ad effettuare tutto il percorso su descritto sarà premiato da ben € 135,00 di incentivo. Ne vale la pena?


20/06/2008 M.M.

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